Nuova disciplina sull’assunzione dei disabili, dall’INAIL misure di sostegno

Per le aziende con almeno 15 dipendenti è in vigore, da gennaio 2018, l’obbligo di assumere un lavoratore disabile incluso nelle liste delle categorie protette. Nel caso in cui il lavoratore sia un disabile da lavoro, l’INAIL può intervenire con misure di sostegno all’adozione di accomodamenti necessari al suo inserimento, rimborsando ai datori di lavoro interventi per il superamento delle barriere architettoniche, l’adeguamento delle postazioni di lavoro e la formazione.

A partire dal primo gennaio 2018 per le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti è in vigore l’obbligo di assumere un lavoratore disabile incluso nelle liste delle categorie protette, a prescindere dalle nuove assunzioni. Tutte le piccole e medie imprese con almeno 15 dipendenti dovranno quindi presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di un disabile appartenente alle categorie protette.

Nel caso in cui il lavoratore assunto ai sensi della nuova normativa sia un disabile da lavoro, l’INAIL può intervenire con misure di sostegno all’adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a garantirgli la parità di diritti con gli altri lavoratori. In particolare, l’Istituto rimborsa ai datori di lavoro interventi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e per la formazione.

Il dettaglio delle modalità operative per l’attivazione degli interventi è contenuto nelle circolari n. 51/2016 e n. 30/2017, che definiscono il procedimento per l’attivazione del progetto di reinserimento personalizzato, con la partecipazione attiva del datore di lavoro e del lavoratore disabile.

Queste le tre tipologie di intervento previste e i rispettivi limiti di spesa:
– interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (limite massimo di spesa rimborsabile 95mila euro);
– interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro (40mila euro);
– interventi personalizzati di formazione e tutoraggio (15mila euro).

Nel limite massimo fissato per ogni tipo di intervento, l’Inail rimborsa al datore di lavoro il 100% delle spese sostenute per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e il 60% del costo totale degli interventi di formazione.

L’Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto.

Fonte: INAIL

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