Considerato che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto-Legge n. 105, del 23 luglio 2021, in conformità alle intese raggiunte nell’ambito delle Conferenza dei Direttori generali tenutasi il 30 luglio 2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce nuove disposizioni in materia di lavoro agile.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circolare n.9 del 02/08/2021
Nuove disposizioni in materia di lavoro agile. Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n.87- Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105
Facendo seguito alla Circolare n. 5 del 23 giugno 2021 della scrivente Direzione Generale, si comunica che il Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 c.d. Decreto Riaperture recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 ha assorbito, lasciandone inalterato il contenuto, le disposizioni inserite nel decreto legge 56/2021- abrogato- relative alla disciplina dello smart working nella Pubblica Amministrazione che vengono di seguito sintetizzate.
In particolare, è stata estesa la possibilità di ricorrere all’attivazione del lavoro agile in forma semplificata – di cui all’art. 87, comma 1, lettera b), D.L. n. 18/2020 – sino alla definizione della disciplina del medesimo da parte dei singoli contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Di conseguenza, può proseguire, sino al termine sopra indicato, il ricorso allo smart working senza l’obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra amministrazione e lavoratore.
Il menzionato decreto n.52/2021, inoltre, ha modificato l’art 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sopprimendo la percentuale minima, vincolante per ciascuna Amministrazione, del 50% del personale in lavoro agile.
Conseguentemente le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad organizzare “il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate (…) a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.”
In sintesi, il legislatore ammette, nella Pubblica Amministrazione, la prosecuzione dello smart working in forma semplificata fino, al più tardi, al 31 dicembre 2021, svincolando il ricorso allo stesso da una percentuale prestabilita e ancorandolo, piuttosto, ai principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi.
Inoltre, il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 ha ripristinato, a favore della categoria dei lavoratori “fragili”, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con effetto retroattivo dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021. In particolare, fino al 31 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 26, comma 2-bis, del D.L. 17/03/2020, n. 18, come modificato dall’articolo 9 del Decretolegge 23 luglio 2021, n. 105, i lavoratori fragili, ovvero i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Alla luce del quadro normativo vigente si è avviato il confronto con le Organizzazioni Sindacali per ’aggiornamento delle “Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del ministero del lavoro e delle politiche sociali” che riprenderà all’inizio del mese di settembre.
Pertanto, nelle more dell’adozione del suddetto Protocollo e dell’emanazione del decreto del Segretario generale di attuazione della nuova disciplina in materia di lavoro agile con le modalità semplificate e considerato che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal Decretolegge 23 luglio 2021, n. 105, in aderenza alle intese raggiunte nell’ambito delle Conferenza dei Direttori generali tenutasi il 30 luglio 2021, si forniscono le seguenti indicazioni in materia di lavoro agile.
I responsabili delle strutture dirigenziali di livello generale, sentiti i dirigenti di riferimento, adibiscono al lavoro agile il personale ad essi assegnato con le modalità semplificate, assicurando per il periodo dal 1 agosto 2021 al 15 settembre 2021 le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, purché l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottate dalle competenti autorità.
Fonte: Ministero del lavoro