Nuove disposizioni sul “marchio comunitario”.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 78/1 del 24 marzo 2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.

Il nuovo regolamento(CE) stabilisce che il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, dik decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Comunità. Tale principio si applica sal vo disposizione contraria del presente regolamento.

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico. Il marchio comunitario si acquisisce c on la registrazione, tramite l’Ufficio di armonizzazione, appositamente costituito, a livello di mercato interno.

Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.

Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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