Nuove norme per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Il Senato della Repubblica, il 30 marzo 2011, ha approvato definitivamente il Disegno di Legge n. 2568 sulla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Questi i punti salienti del provvedimento:
Quando imputati siano – 1) una donna incinta o madre di figli di età non superiore sei anni, 2) un padre (qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere i figli), non può essere disposta la custodia cautelare in carcere fino a quando i bambini non avranno compiuto il sesto anno di età.
SE, per casio eccezionali, si rende comunque necessaria la detenzione carceraria, essa è disposta presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.

Circa il diritto di visita al minore infermo da parte della madre detenuta o imputata (o del padre), il magistrato di sorveglianza – in caso imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore – è autorizzato a concedere il permesso con provvedimento urgente alla detenuta o all’imputata per visitare il figlio malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, tengano conto della durata del ricovero o del decorso della patologia.

Nei casi di assoluta urgenza il permesso è concesso dal direttore dell’istituto.
La condannata, l’imputata o l’internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, ovvero il padre condannato, imputato o condannato, qualora la madre sia deceduta o non sia assolutamente in grado di dare assistenza al figlio, sono autorizzati, con provvedimento del giudice competente, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

Quanto alla detenzione domiciliare, un’importante modifica è apportata all’articolo 47 quinquies della legge n. 3t54 del 26 luglio 1975, dato che – dopo ikl comma 1 – è inserito il comma 1bis, secondo il quale l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, può avvenire presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concetto di pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in un altro luogo di privata dimora ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.
In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, laddove istituite.

Le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette sono determinate con Decreto del Ministro della Giustizia d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro della giustizi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni, per individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come cse famiglia protette.
Le disposizioni saranno applicabili a partire dal 2014.

Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all’art.2,comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati intermini di indebitamento netto.

(LG-FF)

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