Nuove procedure di autorizzazione per gli alimenti ed i mangimi geneticamente modificati

Pubblicati, in materia, sulle G.U.U.E L 268/1 e L 268/24 del 18-10-2003 due nuovi Regolamenti(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

Sulle Gazzette Ufficiali dell’ Unione Europea L 268/1e L 268/24 del 18 ottobre 2003 sono pubblicati, rispettivamente, il Regolamento(CE) N. 1829/2003 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e il Regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’ etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 è stato adottato al fine proteggere la salute umana e gli animali, gli alimenti e i mangimi che contengono organismi geneticamente modificati o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi, sottoponendoli a una valutazione di sicurezza tramite una procedura di comunitaria prima di essere immessi sul mercato comunitario stesso. I mangimi che contengono OGM o sono costituiti da siffatti organismi finora sono stati soggetti alla procedura di autorizzazione di cui alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio e alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’ emissione deliberata nell’ ambiente di OGM, ma non esiste alcuna procedura di autorizzazione per i mangimi derivati da OGM. Poiché occorre stabilire una procedura comunitaria di autorizzazione unica, efficiente e trasparente per i mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da OGM, è stato adottato il presente Regolamento che, fra l’ altro, viene applicato anche ai mangimi destinati ad animali non utilizzati per la produzione alimentare. Ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata un’ autorizzazione a un OGM da impiegare come materiale di base per la produzione di alimenti o di mangimi o ai prodotti destinati all’ alimentazione umana e/o animale che contengono un OGM o sono costituiti o prodotti a partire da un OGM, o ad alimenti o mangimi prodotti a partire da un OGM. Pertanto, qualora un OGM utilizzato per la fabbricazione di un alimento o di un mangime sia stato autorizzato ai sensi del presente regolamento, gli alimenti e i mangimi che contengono tale OGM o sono costituiti o prodotti a partire da quell’ OGM non necessitano di un’ autorizzazione in virtù del presente regolamento, ma devono rispondere ai requisiti previsti nell’ autorizzazione rilasciata per quell’ OGM. In sostanza il presente regolamento disciplina alimenti e mangimi prodotti ” da ” un OGM, ma non quelli ” con ” un OGM. Il criterio determinante è se materiale derivato dal materiale di partenza geneticamente modificato sia presente o meno nell’ alimento o mangime. Il secondo regolamento citato, cioè il Regolamento (CE) n. 1830/2003 tende ad armonizzare il quadro normativo comunitario in materia di tracciabilità ed etichettatura degli OGM, anche per facilitare sia il ritiro di prodotti dal mercato, qualora si constatino imprevisti effetti nocivi per la salute umana e degli animali oppure l’ ambiente, compresi glio ecosistemi, sia il monitoraggio inteso ad esaminare i potenziali effetti soprattutto sull’ ambiente. La tracciabilità agevola anche l’ attuazione di misure di gestione del rischio, conformemente al principio di precauzione.Per quanto riguarda l’ etichettatura, per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, il regolamento stabilisce che gli operatori provvedano: a) per i prodotti preconfezionati contenenti OGM o da essi costituiti, a far figurare sull’ etichetta la seguente dicitura ” Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o ” Questo prodotto contiene ( nome dell’ organismo-degli organismi) geneticamente modificato; b) per i prodotti non preconfezionati offerti al consumatore finale, a far figurare sul prodotto, o in connessione con l’ esposizione dello stesso, la seguente dicitura ” Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati”o ” Questo prodotto contiene ( nome dell’ organismo – degli organismi) geneticamente modificato”.

Fonte: Eur-Lex

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