Nuove regole per le scuole di psicologia

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2006 è pubblicato il Decreto 24 luglio 2006 del Ministero dell’Università e della Ricerca riguardante il “Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica”.

Chi ha la laurea specialistica in psicologia od ai laureati in psicologia , che hanno conseguito il titolo con il vecchio ordinamento, dovranno acquisire 300 CFU (crediti formativi), corrispondenti a 25 ore di lavoro/studente ed articolati in cinque anni di corso, se vogliono diventare specialisti in alcuni corsi di area psicologica. Questa è la principale novità contenuta nel decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 24 luglio 2006, il quale riforma , appunto le scuole di specializzazione di tale area. Obiettivi formativi e percorsi didattici sono elencati attraverso attività formative indispensabili per conseguire il titolo (elencate accuratamente nell’allegato al provvedimento) , le quali, a loro volta, sono suddivise in ambiti omogenei di conoscenze e competenze professionali identificati da settori scientifico disciplinari peculiari. Il Decreto ministeriale demanda alle strutture responsabili della scuola il compito di individuare e di costruire, per le scuole di specializzazione istituite, degli specifici percorsi formativi per la preparazione di ciascuna tipologia di figure professionali specialistiche, utilizzando i settori scientifico disciplinari elencati negli ambiti coerenti con il raggruppamento degli obiettivi formativi propri della singola scuola. Nel provvedimento viene specificata in modo preciso la ripartizione delle attività formative e dei relativi CFU per l’intero percorso formativo. Inoltre, è sottolineato che la verifica della qualità dell’apprendimento dovrà essere affidata a diversi strumenti, quali le prove di itinere, il libretto-diario e la prova finale(basata sulla discussione della tesi di specializzazione), integrata dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti, e che la scuola di specializzazione potrà essere aperta solo a condizione che sia in grado di offrire un completo addestramento professionale e proporzionale al numero di specializzandi iscrivibili, attraverso strutture ed u n corpo docente adeguati. Le scuole esistenti si dovranno adeguare a questo riassetto entro diciotto mesi dalla pubblicazione di questo decreto ministeriale , utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell’Università e della Ricerca nella banca dati dell’offerta formativa.
Infine , le università dovranno garantire la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli , secondo gli ordinamenti didattici precedenti a tale decreto ministeriale, agli specializzandi già iscritti al momento dell’adeguamento del regolamento didattico di Ateneo.

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