Nuovi criteri per l’ Ecolabel alla carta per ufficio

La Decisione della Commissione europea del 4 settembre 2002

I criteri ecologici aggiornati per l’ assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ( Ecolabel) alla carta per copia e alla carta grafica è stata adottata con Decisione 2002/741/CE della Commissione europea del 4 settembre 2002, pubblicata sulla G.U.C.E. L 237/6 del 5 settembre 2002. Con tale Decisione viene conseguentemente a modificarsi anche la Decisione 1999/554/CE della Commissione del 19 luglio 1999 concernente la stessa materia. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. Tale regolamento prevede che i criteri specifici per l’ assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti e che il riesame dei criteri stessi per l’ assegnazione del marchio e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica sia effettuato prima della fine del rispettivo periodo di validità per ciascun gruppo di prodotti, tenendo conto dell’ evoluzione del mercato. Pertanto, in base alla nuova Decisione, per ottenere l’ assegnazione del marchio comunitario Ecolabel, ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, la carta deve rientrare nel gruppo di prodotti ” carta per copia e carta grafica” ( comprendente fogli o rotoli di carta non stampata utilizzati per la stampa, le fotocopie, la scrittura e il disegno) e deve soddisfare i criteri ecologici indicati nell’ allegato alla stessa Decisione. Le finalità dei criteri definiti nell’ allegato mirano in particolare a promuovere: – la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti; – la diminuzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l’ uso dell’ energia ( riscaldamento planetario, acidificazione, riduzione dello strato di ozono, esaurimento di risorse non rinnovabili ) mediante la riduzione del consumo energetico e le relative emissioni nell’ atmosfera; – la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l’ uso di sostanze chimiche pericolose; – l’ applicazione di principi di gestione sostenibile per salvaguardare le foreste. Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica i quali sono chiaramente descritti nello stesso allegato alla Decisione. Come previsto dall’ art. 5, la Decisione sarà applicata dal 1 settembre 2002 al 31 agosto 2007. Per i produttori di ” carta per copia” che hanno ottenuto l’ assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1 settembre 2002 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 agosto 2003.

Fonte: Eur-Lex

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