Nuovo regolamento CE sull’import-export di prodotti chimici pericolosi

Il Regolamento (CE) n.304/2003 del 28 gennaio 2003è pubblicato sulla G.U.E. L 63/1 del 6 marzo 2003.

Il 28 gennaio 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’ Unione europea hanno adottato il nuovo Regolamento (CE) n. 304/2003 sull’ esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea n. L 65/1 del 6 marzo 2003. Il nuovo Regolamento abroga il precedente Regolamento (CEE), n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 che stabilisce fra l’ altro un sistema comune di notifica e di informazioni relative alle esportazioni verso paesi terzi di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull’ ambiente. Tale regolamento impone l’ applicazione della procedura internazionale di ” assendo preliminare in conoscenza di causa” (PIC) stabilita nel quadro delle disposizioni non vincolanti degli orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni relative ai prodotti chimici nel commercio internazionale ( orientamenti di Londra) del programma delle Nazioni Unite per l’ ambiente (UNEP), modificati nel 1989, oltre che nel quadro del codice di condotta internazionale sulla commercializzazione e l’ uso dei pesticidi stilato dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’ alimentazione e l’ agricoltura ( FAO), modificato nel 1990. Il nuovo regolamento ha lo scopo di ampliare lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e i suoi membri e i paesi terzi per una corretta gestione dei prodotti chimici, a prescindere se i paesi terzi siano parti o meno della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso per taluni prodotti chimici e pesticidi. In particolare, l’ assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione è previsto che debba essere prestata direttamente dalla Commissione e dagli Stati membri. Inoltre, obiettivo del regolamento è quello di intensificare la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di prodotti chimici pericolosi al fine di tutelare la salute umana e l’ ambiente da potenziali danni e contribuire più efficacemente all’ uso ecocompatibile di tali sostanze.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo