Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 304/1 del 21 novembre 2003, il Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 sui concimi chimici.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 304/1 del 21 novembre 2003 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi. L’ adozione di questo Regolamento rientra non soltanto nel piano d’ azione del mercato unico e nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla semplificazione della legislazione del mercato interno, la c.d. SLIM, ma tende a fare chiarezza in materia di concimi abrogando le molte direttive che sono state adottate dal 1976 in poi per sostituirle con un unico strumento giuridico. Poiché la normativa comunitaria sui concimi ha un contenuto estremamente tecnico, l’adozione di un Regolamento costituisce quindi lo strumento giuridico più appropriato, in quanto stabilisce prescrizioni precise per i fabbricanti da applicare contemporaneamente ed uniformemente nell’ intera comunità. Innanzitutto, il Regolamento ha lo scopo di armonizzare le caratteristiche tecniche dei concimi che oggi differiscono fra i vari Stati membri, riguardanti in particolare la composizione e la definizione dei tipi di concimi, la denominazione di tali tipi, la loro identificazione ed il loro imballaggio. Ciò si è reso, inoltre, necessario per evitare ostacoli agli scambi all’ interno della Comunità e per definire una procedura da seguire nei casi in cui uno Stato membro ritenga necessario limitare l’ immissione sul mercato si concimi CE. Comunque, un concime che appartenga ad un tipo elencato nell’ allegato I del presente Regolamento e che soddisfi le prescrizioni stabilite dal Regolamento stesso può recare l’ indicazione ” Concime CE”. I concimi recanti tale denominazione possono circolare liberamente all’ interno della Comunità, ma devono riportare obbligatoriamente l’ indicazione dei titoli di azoto, fosforo e potassio. Qualora si opti per la possibilità di prescrivere che il titolo di fosforo e di potassio sia espresso in forma elementare, tutti i riferimenti alla forma di ossido che figurano negli allegati andranno letti come riferimenti alla forma elementare, servendosi dei fattori seguenti per convertire i valori numerici:a) fosforo (P)=anidride fosforica (P2O5)x0,346; b) potassio (K)=ossidodi potassio (K2O)x0,830.Il fabbricante deve corredare i concimi CE delle indicazioni per la lro identificazione, che devono figurare sull’ imballaggio o sulle etichette che vi vengono apposte. Per garantire la tracciabilità dei concimi CE, il fabbricante deve conservare la registrazione sull’ origine dei concimi stessi, mettendo a disposizione degli Stati membri tale documentazione per fini ispettivi fino a quando il concime viene immesso sul mercato e per due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l’ immissione sul mercato.Per l’ etichettatura è stabilito che le etichette stesse siano apposte sull’ imballaggio o sul suo sistema di chiusura, e devono essere e rimanere indelebili e chiaramente leggibili. Inoltre, per quanto riguarda i requisiti, un tipo di concime può essere inserito nell’ allegato I del Regolamento se: a) apporta elementi nutritivi in maniera efficace; b) sono stati forniti i pertinenti metodi di campionamento, d’analisi e all’ occorrenza di prova; c) non produce effetti nocivi sulla salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero sull’ ambiente in condizioni normali d’ impiego. Insomma, questo Regolamento, con le sue 194 pagine di testo, rappresenta non solo un efficace strumento giuridico, ma in particolare un vero manuale per la corretta gestione della produzione dei concimi nell’ ambito della Comunità.
Fonte: Eur-Lex
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