Nuovo regolamento europeo sui censimenti della popolazione e delle abitazioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 329/29 del 15 dicembre 2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. q1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento(CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo aik censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni.

Per poter assicurare la comparabilità dei dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni effettuati negli Stati membri e l’attendibilità dei documenti di sintesi da compilare a livello comunitario è necessario che le variabili dei censimenti di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni siano definite e disaggregate in modo identico in tutti gli Stati membri.

Conformemente al citato regolamento (CE) la Commissione europea è pertanto tenuta ad adottare specifiche tecniche per tali variabili e le loro classificazioni.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra è stato adottato il presente regolamento(CE) che stabilisce le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e le loro classificazioni, necessarie ai fini dell’applicazione del regolamento(CE) n. 763/2008.
L’allegato del presente regolamento elenca, appunto, le specifiche tecniche da applicare ai dati da trasmettere alla Commissione europea per l’anno di riferimento 2011.

Le specifiche tecniche sono presentate come segue:

-a ogni variabile è attribuita una denominazione ;
-l denominazione della variabile può essere seguita da specifiche tecniche che si riferiscono a tale variabile in generale;
-seguono poi una o più classificazioni della variabile; per alcune variabili sono fornite infatti più di una classificazione, ciascuna con un differente livello di disaggregazione: in tal caso, le classificazioni con il maggior livello di dettaglio sono contraddistinte con la lettera “H”, quelle con un livello di dettaglio medio con la lettera “M” e quelle con il livello di dettaglio minimo con la lettera “L”;
-i totali cui si applicano le disaggregazioni sono specificati; ciascuna classificazione può essere seguita da ulteriori specifiche tecniche proprie a tale disaggregazione.

Le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento(CE) n. 763/2008 si applicano anche al presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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