Nuovo regolamento sulla sicurezza degli impianti di distribuzione di G.P.L.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003,n. 340, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2003.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2003 – è stato approvato un regolamento per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto ( G.P.L.), volto al riordino delle disposizioni regolamentari del settore con il fine di migliorare la sicurezza degli impianti stessi e potenziare la loro capacità di stoccaggio. Come recita l’ art. 1, il presente regolamento ” si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell’ Allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m3. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m3 a quanto previsto al Titolo III dell’ allegato entro cinque anni datta data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell’ allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini della prevenzione degli incendi ( art. 2), allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione devono essere realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all’ allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi: a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all’ impianto; d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose; e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda l’ ubicazione dell’ impianto, il regolamento si richiama all’ art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e all’ art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

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