Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 307/1 del 24 novembre 2003 del Regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione del 4 novembre 2003.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 307/1 del 24 novembre 2003 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’ art. 16,paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ immissione al mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000. Innanzitutto, è importante precisare che i biocidi sono tutti quei prodotti contenenti principi attivi in grado di ” distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’ azione od esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici e biologici”. Vi sono poi biocidi a basso rischio ” non contenenti sostanze pericolose, che nell’ uso presentano non elevato per uomo, animali e ambiente”. I biocidi vengono impiegati per la disinfestazione e disinfezione di ambienti domestici civili e industriali, come preservanti per il legno, che controllano l’ attacco di organismi che distruggono o alterano l’ aspetto del legno o come preservanti per lavori in muratura che controllano attacchi microbiologici e delle alghe. In sostanza, i biocidi sono l’ elemento chiave delle c.d. vernici antivegetative, cioè additivi che inibiscono la formazione di incrostanti ( vegetali o animali) ad esempio sulle carene delle barche. Fino al 1995 il biocida più utilizzato ( ed estremamente efficace) era lo stagno, ma la direttiva europea 76/769/CEE l’ ha definitivamente ( e giustamente) messo fuori legge per il suo micidiale potere inquinante.Data la loro pericolosità, si è quindi reso necessario costituire un quadro normativo in materia di commercializzazione di biocidi al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ ambiente e il buon funzionamento del mercato interno. E il primo provvedimento normativo comunitario in materia si è adottato con la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’ immissione sul mercato dei biocidi la quale prevede ” di avviare un programma di lavoro per riesaminare tutti i principi attivi contenuti nei biocidi già in commercio alla data del 14 maggio 2000. La fase iniziale del programma, da svolgersi entro il 28 marzo 2002, è stata fissata dal regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000. Il nuovo regolamento – che modifica quello precedentemente citato – reca norme di applicazione della seconda fase del programma di lavoro per l’ esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio al 14 maggio 2000 come principi attivi di biocidi di cui all’ art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Fatto salvo l’ art. 8 della direttiva 98/8/CE, è fissata all’ 8 settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano, a norma dell’ art. 16, paragrafo 3, della citata direttiva, le autorizzazioni o le registrazioni esistenti per i biocidi contenenti i principi attivi dell’ allegato III al Regolamento e garantiscono che tali biocidi non vengano immessi in commercio sul loro territorio. A decorrere dall’ entrata in vigore del presente Regolamento, i principi attivi non iscritti nell’ allegato I vengono considerati non immessi in commercio per l’ uso come biocidi prima del 14 maggio 2000. La revisione di un principio attivo che figura all’ allegato II, rispetto al tipo o ai tipi di prodotti specificati, è eseguita dallo Stato membro relatore designato a tal fine sulla base del fascicolo completo relativo al suddetto principio e tipo di prodotti.
Fonte: Eur-Lex
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