Nuovo sistema di indennizzo per il “danno biologico”

Le istruzioni operative diramate l’ 8 gennaio dall’ INAIL riguardanti gli indennizzi dovuti ai lavoratori italiani colpiti da silicosi nelle miniere del Belgio.

Riportiamo le istruzioni operative che la Direzione Centrale Prestazioni dell’ INAIL ha diramato, l’ 8 gennaio 2004, a tutte le proprie unità centrali e territoriali avente per oggetto il nuovo sistema di indennizzo per il ” danno biologico”, con particolare riferimento agli indennizzi dovuti ai lavoratori italiani colpiti da silicosi contratta nelle miniere del Belgio ( Legge. 1115/62). Infatti, si legge nella informativa dell’ INAIL, che a seguito dell’ entrata in vigore dell’ art.13 del Decreto Legislativo n. 38/2000 ( ” danno biologico “), che ha modificato il sistema di indennizzo dell’ invalidità di origine lavorativa, si è posto il problema di raccordo tra la nuova normativa e la legge n. 1115/1962, riguardante le prestazioni economiche dovute ai lavoratori italiani colpiti da silicosi contratta nelle miniere del Belgio .In particolare,mentre nessun dubbio può sussistere circa l’ estensione del nuovo regime ” danno biologico” ai suddetti lavoratori, ai quali – visto l’ art. 1 della legge 1115/62 – spettano le stesse prestazioni economiche previste dal sistema di tutela italiano per i lavoratori che hanno contratto la silicosi per esposizione al rischio nel territorio nazionale , sorge un problema per quanto attiene alle modalità di applicazione dell’ art. 2 della legge 1115/62, in base al quale, in presenza di una prestazione economica ” analoga o di invalidità” erogata dalle competenti istituzioni belghe, è necessario fare un raffronto tra la prestazione italiana e quella belga e, nel caso in cui quest’ ultima sia inferiore, corrispondere a lavoratore la differenza. Ad oggi i Ministeri competenti non hanno ancora chiarito su quali basi la comparazione debba essere effettuata,considerando che le due prestazioni economiche si fondano su diversi titoli, in quanto quella belga considera solo le conseguenze patrimoniali delle menomazioni,ma non prende in considerazione il danno biologico. In attesa di conoscere le definitive determinazioni ministeriali,l’INAIL ha comunicato alle sue sedi che è necessario continuare ad applicare l ‘art. 2 della legge 1115/62 con le stesse modalità seguite prima dell’ entrata in vigore dell’ art.13 del decreto legislativo n. 38/2000, e cioè tra il mero raffronto tra gli importi della prestazione italiana e di quella belga, prescindendo dal titolo in base al quale vengono erogate. E’ sul piano operativo che vengono poi date le relative istruzioni.

Fonte: INAIL

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