Obbligo comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, nota INL con le prime indicazioni per il corretto adempimento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 222 c.c) previsto dal novellato comma 1, dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (come modificato dall’art.13 del D.L. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. 215/2021) e pubblica gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni.

La L. n.215/2021, di conversione del D.L. n.146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n.146/2021 definitivamente convertito dalla L. n.215/2021 – si prevede che:
“con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Con la Nota INL n.29 dell’11/01/22 (ad oggetto: art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali), condivisa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 141 del 7 gennaio u.s., si forniscono le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.

Ambito di applicazione:
soggetti interessati
tempistiche
Modalità di comunicazione
Contenuto della comunicazione
Annullamento della comunicazione
Sanzioni

Fonte: INL

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