La circolare precisa che la disposizione in argomento deve essere inquadrata avuto riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) le cui regole di funzionamento verranno individuate per mezzo del decreto interministeriale in avanzata fase di elaborazione e pertanto deve ritenersi che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza superiore al giorno [ ] sia un obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento da utilizzare per le comunicazioni medesime.
Si precisa inoltre che il termine per ladempimento dellobbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi alladozione del citato decreto interministeriale e che lobbligo di annotazione dellevento nel registro infortuni continua ad essere operativo entro i limiti temporali di cui allarticolo 53 comma 6 del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto concerne poi lobbligo di denuncia ai fini assicurativi, si sottolinea nel provvedimento che la norma di riferimento è ancora rappresentata dallart. 53 D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il quale prevede, in particolare, che linfortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dellevento o, nel caso linfortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo linfortunio.
AG