Obbligo di comunicazione dati infortuni a partire dal 16 maggio 2009: emanata la circolare Min. Lav. n. 17/2009

Sono state emanate da parte del Ministero del Lavoro le indicazioni operative relative alle modalità di adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 18 comma 1 lett. r) del D.Lgs. 81/08

Con la circolare n. 17/2009 emanata il 12 maggio 2009 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono state diramate le istruzioni operative relative all’obbligo, previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 81/2008 e decorrente dal 16 maggio 2009, di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro.
La circolare precisa che la disposizione in argomento deve essere inquadrata avuto riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) le cui regole di funzionamento verranno individuate per mezzo del decreto interministeriale in avanzata fase di elaborazione e pertanto deve ritenersi che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza superiore al giorno […] sia un obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento da utilizzare per le comunicazioni medesime.

Si precisa inoltre che il termine per l’adempimento dell’obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del citato decreto interministeriale e che l’obbligo di annotazione dell’evento nel registro infortuni continua ad essere operativo entro i limiti temporali di cui all’articolo 53 comma 6 del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto concerne poi l’obbligo di denuncia ai fini assicurativi, si sottolinea nel provvedimento che la norma di riferimento è ancora rappresentata dall’art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il quale prevede, in particolare, che l’infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento o, nel caso l’infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l’infortunio.

AG

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