Obbligo di comunicazione preventiva per le “mini co-co-co”: circolare Ministero del Lavoro

Una nota del Ministero del Lavoro include le prestazioni occasionali tra i rapporti di lavoro rispetto ai quali la legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 1180) ha previsto l’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego

La circolare del Ministero del Lavoro n. 13/0004746 del 14 febbraio 2007 – che segue alla nota del 4 gennaio 2007 – ha reso noto che, anche per le prestazioni occasionali, è obbligatorio procedere alla comunicazione preventiva rispetto all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Secondo la nota, infatti, nell’obbligo previsto dall’art. 1 comma 1180 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) va inclusa la “collaborazione occasionale, di cui all’articolo 61, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, nella quale, pur mancando la coninuità, sussiste il coordinamento con il committente (cosiddette mini-co.co.co)”.

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