Occupazione di una scuola e ruolo del Preside: sentenza del Consiglio di Stato

Le situazioni di c.d. occupazione di un istituto scolastico non esonerano il personale docente ed amministrativo dagli obblighi di presenza, intervento e controllo

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha stabilito con la sentenza del 17 ottobre 2006 n. 6185 che le situazioni di c.d. occupazione di un istituto scolastico per lo stato di agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto più devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti all’interno dell’istituzione scolastica.

Ciò in quanto “le funzioni del Preside quali identificate dall’art. 3 del d.P.R. 31.05.1974, n. 417, non implicano, a differenza del personale insegnante, uno stabile contatto con gli alunni, nel qual caso in sede di visita ispettiva il loro corretto e proficuo svolgimento viene necessariamente correlarsi a condizioni di pieno e continuo svolgimento dei compiti didattici.
Diversamente l’idoneità ed attitudine del preside all’espletamento dei compiti di indirizzo e coordinamento della gestione amministrativa e didattica delle scuola può essere coerentemente apprezzato anche in situazioni in cui le lezioni non vengono svolte, trattandosi di funzioni che con carattere di continuità vengono ad interessare l’istituzione scolastica, tanto più nei momenti di disfunzione dell’ordinaria gestione dovute allo stato di agitazione degli studenti.

AG

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