Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004 è pubblicato il Decreto-Legge 22 novembre 2004, n. 279 recante Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004 del Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. In sostanza, sotto il controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle singole regioni, con tale decreto si apre alle coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati (OGM) a decorrere dal gennaio 2006, nellattesa chele regioni e gli enti territoriali adottino , con appositi provvedimenti ed entro il termine del 31 dicembre 2005, i piani di coesistenza disposti dallart. 4, del decreto-legge che dovranno contenere le regole tecniche , con riferimento alle buone pratiche agricole , le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza , prevedendo strumenti che garantiscano la collaborazione degli enti territoriali comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza. Lart. 2 prevede che le colture con utilizzo di OGM dovranno essere praticate senza che lesercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre. La coesistenza delle colture recita il decreto legge deve essere realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi , in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale . Circa lapplicazione di misure di coesistenza e quindi prevenire ogni forma di commistione tra colture transgeniche e non, il Ministero delle politiche agricole e forestali , dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con apposito decreto definirà le norme quadro per la coesistenza , anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche , istituito presso lo stesso ministero per la valutazione, il monitoraggio e le informazioni sulla coesistenza delle coltivazioni. Gli imprenditori agricoli e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dallinosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai suddetti danni.
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