OGM: “Note orientative”

La G.U. n. 92 del 20 aprile 2006 è pubblica il D.M. 13 gennaio 2006: “Note orientative da integrazione dell’allegato II parte B del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206”

OGM

La G.U. n. 92 del 20 aprile 2006 è pubblica il D.M. 13 gennaio 2006: “Note orientative da integrazione dell’allegato II parte B del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206”

(RMP)

Sintesi dell’Introduzione

Introduzione.
Possono essere inclusi nell’allegato II, parte C solo i tipi di microrganismi geneticamente modificati (MGM) che soddisfano sia i criteri generali che i criteri specifici di cui all’allegato II, parte B.
Tutti gli MGM inclusi nell’allegato II, parte C sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale insieme alle caratteristiche identificative o alle pertinenti fonti di riferimento. Per stabilire se un determinato tipo di MGM puo’ essere incluso nell’allegato II, parte C occorre tenere conto di tutte le sue componenti e se necessario anche del processo utilizzato per costruirlo. E’ opportuno sottolineare
che, pur essendo necessario considerare tutti gli aspetti, soltanto le caratteristiche dell’MGM sono valutate alla luce dei criteri di cui all’allegato II, parte B. Se tutte le componenti dell’MGM esaminate singolarmente sono ritenute sicure, e’ molto probabile che l’MGM in questione soddisfi i criteri di sicurezza. Poiche’ tuttavia cio’ non puo’ essere dato per scontato, occorre procedere ad un esame approfondito.
Se nel corso della produzione di un MGM finale sono prodotti microrganismi intermedi, anche questi ultimi devono essere valutati alla luce dei criteri di cui all’allegato II, parte B, per poter escludere ciascun tipo dall’ambito di applicazione della direttiva e quindi di fatto ritenere accettabile l’esenzione dell’impiego
confinato nel suo complesso. Gli Stati membri devono fare in modo che le presenti note orientative siano applicate sia dagli utilizzatori, ai fini della predisposizione della documentazione attestante la sicurezza per la salute umana e per l’ambiente dei tipi di MGM da includere nell’allegato II, parte C, sia dalle autorita’ nazionali competenti, in sede di verifica del rispetto dei criteri previsti.
La documentazione deve contenere elementi di prova dettagliati e concreti, per consentire agli Stati membri di valutare se le dichiarazioni relative alla sicurezza degli MGM con riferimento ai suddetti criteri sono giustificate.
In caso di incertezza scientifica, occorre adottare un approccio precauzionale; gli MGM potranno essere presi in considerazione ai fini dell’esenzione solo in presenza di prove convincenti del rispetto dei criteri.
Una volta verificato il rispetto dei criteri, l’autorita’ nazionale competente che riceve la documentazione deve trasmetterla alla Commissione, che a sua volta deve consultare il comitato istituito ai sensi dell’art. 21 della direttiva in merito
all’inclusione dell’MGM nell’allegato II, parte C. Nell’appendice 1 sono riportate le definizioni dei termini utilizzati.

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