Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 35/1 del 4-2-2009 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 concernente lomologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE.
Il mercato interno comprende unarea senza frontiere interne entro cui deve essere garantita la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. A questo scopo è stato introdotto un sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore. Le prescrizioni tecniche per lomologazione deio veicoli a motore finalizzate alla protezione dei pedoni dovrebbero essere armonizzate onde evitare ladozione di prescrizioni diverse da uno Stato membro allaltro per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
Il presente regolamento è uno degli atti normativi separati nel quadro della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per lomologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro). Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al considerando 1 del presente regolamento, gli allegati I,III, IV, VI e XI della citata direttiva vengono pertanto modificati.
Poiché lesperienza ha dimostrato che la normativa in materia di veicoli a motore presenta spesso un contenuto molto tecnico, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto opportuno adottare il presente regolamento(CE) in luogo di una direttiva al fine di evitare divergenze tra le verie misure di recepimento, oltre che uninutile attività legislativa negli Stati membri, dal momento che non sarà necessario il recepimento nel diritto interno.
Pertanto, la direttiva 2003/102/CE, del 17 novembre 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e la direttiva 2005/66/CE del 26 ottobre 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allimpiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore, che stabilisce le prescrizioni per linstallazione e lutilizzo di sistemi di protezione frontale sui veicoli, garantendo, in tal modo, un certo livello di protezione per i pedoni, vengono sostituite dal presente regolamento al fine di garantire coerenza in questa materia. Ciò implica che gli Stati membri abroghino la normativa con cui sono state recepite le direttive abrogate.
Con laumento della circolazione di veicoli pesanti sulle strade urbane, è opportuno che le disposizioni in materia di protezione dei pedoni siano applicate non soltanto ai veicoli con massa massima non superiore a 2.500 kg. ma anche alla scadenza di un periodo transitorio limitato, ai veicoli delle categorie M1 e N1 la cui massa massima supera questo limite.
Al fine di assicurare una maggiore protezione dei pedoni il prima possibile, i costruttori che intendono fare richiesta di omologazione conformemente alle nuove prescrizioni prima che divengano obbligatorie dovrebbero poterlo fare a condizione che siano in vigore le necessarie misure di attuazione.
Il presente regolamento è uno degli atti normativi separati nel quadro della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per lomologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro). Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al considerando 1 del presente regolamento, gli allegati I,III, IV, VI e XI della citata direttiva vengono pertanto modificati.
Poiché lesperienza ha dimostrato che la normativa in materia di veicoli a motore presenta spesso un contenuto molto tecnico, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto opportuno adottare il presente regolamento(CE) in luogo di una direttiva al fine di evitare divergenze tra le verie misure di recepimento, oltre che uninutile attività legislativa negli Stati membri, dal momento che non sarà necessario il recepimento nel diritto interno.
Pertanto, la direttiva 2003/102/CE, del 17 novembre 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e la direttiva 2005/66/CE del 26 ottobre 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allimpiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore, che stabilisce le prescrizioni per linstallazione e lutilizzo di sistemi di protezione frontale sui veicoli, garantendo, in tal modo, un certo livello di protezione per i pedoni, vengono sostituite dal presente regolamento al fine di garantire coerenza in questa materia. Ciò implica che gli Stati membri abroghino la normativa con cui sono state recepite le direttive abrogate.
Con laumento della circolazione di veicoli pesanti sulle strade urbane, è opportuno che le disposizioni in materia di protezione dei pedoni siano applicate non soltanto ai veicoli con massa massima non superiore a 2.500 kg. ma anche alla scadenza di un periodo transitorio limitato, ai veicoli delle categorie M1 e N1 la cui massa massima supera questo limite.
Al fine di assicurare una maggiore protezione dei pedoni il prima possibile, i costruttori che intendono fare richiesta di omologazione conformemente alle nuove prescrizioni prima che divengano obbligatorie dovrebbero poterlo fare a condizione che siano in vigore le necessarie misure di attuazione.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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