ONLUS: indirizzi nella circolare n. 38/E dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 38/E del 1 agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate fornisce indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in merito alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
I nuovi indirizzi interpretativi nella circolare n. 38/E dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 38/E del 1 agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate fornisce indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in merito alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

In particolare, con la circolare in oggetto, l’Agenzia torna ad occuparsi dei cosiddetti “enti esclusi” (ex art. art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997), quali enti pubblici, le società commerciali, e altri enti di rappresentanza politica e sindacale, prevedendo anche per questi soggetti la possibilità di costituire (o partecipare ad) Onlus.

Nella circolare, inoltre, si da il via libera alla possibilità per le Onlus di partecipare a una impresa sociale, al riconoscimento della qualifica di Onlus ai trust opachi e all’esenzione dall’imposta di registro per le organizzazioni di volontariato anche prima dell’iscrizione a un registro regionale o provinciale.

La legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) subordina le
agevolazioni fiscali da essa previste in favore delle organizzazioni di volontariato
all’iscrizione delle organizzazioni in argomento nei registri generali delle
organizzazioni di volontariato istituiti e tenuti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge.

Sul tema della partecipazione ad una ONLUS da parte di società commerciali
ed enti pubblici e, più in generale, di soggetti “esclusi” dalla qualifica di ONLUS ai
sensi dell’art. 10, comma 10, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con la circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007, par. 3, nel confermare il precedente orientamento già espresso nella risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, è stato precisato che la qualifica di ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS.
Omissis
Ciò posto, si formulano una serie di osservazioni (vedi link).
Omissis

ALTRE OSSERVAZIONI:

3. ISCRIVIBILITÀ DEL TRUST NELL’ANAGRAFE DELLE ONLUS

3.1. Tipologie di enti che possono assumere la qualifica di ONLUS.

3.2. Soggettività passiva del trust.

3.3. Condizioni generali per il riconoscimento della qualifica di ONLUS
in capo ad un trust.
3.3.1. Trust trasparente e qualifica di ONLUS.
3.3.2. Trust opaco e qualifica di ONLUS.

4. PARTECIPAZIONE DI UNA ONLUS IN UN’IMPRESA SOCIALE.

Ciò posto, si formulano una serie di osservazioni (vedi link).

Vai alla Circolare n. 38/E del 1 agosto 2011 (formato .pdf 116,26 Kb)

(Pa-Ro)

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