Le disposizioni contenute nel citato decreto si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dellUnione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento(CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, oppure, in difetto, dallaccordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
Salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie, le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.
Larticolo 4 del decreto legislativo, stabilisce che:
1.La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore.
2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con lorganizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dellorario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dellorario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative definiscono le modalità e le ipotesi di applicazione di cui al comma precedente. Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalità con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili.
4. La durata della prestazione lavorati va per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.
(LG-FF)