Operazioni mobili di autotrasporti: organizzazione dell’orario di lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17-12-2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 riguardante “Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”.

Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell’11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza stradale, nonché a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.

Le disposizioni contenute nel citato decreto si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento(CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, oppure, in difetto, dall’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
Salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie, le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.

L’articolo 4 del decreto legislativo, stabilisce che:

“1.La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore.”

“2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell’orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell’orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.”

“3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative definiscono le modalità e le ipotesi di applicazione di cui al comma precedente. Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalità con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili.”

“4. La durata della prestazione lavorati va per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto”.

(LG-FF)

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