Ordinamento dell’Archivio della produzione editoriale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 contenente il “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”.

Acquisito, fra l’altro, il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005 ed il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 14 novembre 2005 e 13 marzo 2006, il Presidente della Repubblica ha emanato il regolamento del 3 maggio 2006 il quale stabilisce che (art. 1) “I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione , sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all’informazione e all’accesso”.
Il richiamo agli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106 significa che al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, “i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
Il deposito legale è diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all’articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Tali documenti sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato.
Il citato articolo 4 della legge 106/2004 stabilisce che le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: libri; opuscoli; pubblicazioni periodiche; carte geografiche o topografiche; atlanti; grafica d’arte; video d’artista; manifesti; musica e stampa; microforme; documenti fotografici; documenti sonori e video; film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE); soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; documenti diffusi su supporto informatico; documenti diffusi tramite rete informatica.

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