Ordinanza Coordinamento interventi incidenti in presenza sostanze pericolose

La G.U. n. 87 del 13 aprile 2006 pubblica l’Ordinanza del 6 aprile 2006 del PCM sul “Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose”.

La G.U. n. 87 del 13 aprile 2006 pubblica l’Ordinanza del 6 aprile 2006 del PCM sul “Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose”.

Direttiva 6 aprile 2006

Al fine di conseguire uniformita’ di indirizzo e di azione, il Capo
del Dipartimento della protezione civile vorra’ fornire alle diverse
componenti e strutture operative, le indicazioni necessarie a
garantire il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti
stradali, ferroviari, aerei ed in mare, ad esplosioni e crolli di
strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose.

In particolare provvedera’ a:
– definire un adeguato flusso di informazioni tra le sale operative
territoriali e centrali delle componenti e strutture operative
competenti a svolgere attivita’ di soccorso e di assistenza alla
popolazione in occasione di incidenti che coinvolgono un gran numero
di persone, in modo da assicurare l’immediata attivazione del sistema
di protezione civile;
– individuare le attivita’ prioritarie da porre in essere in caso di
emergenza attribuendo compiti alle componenti e strutture operative
che intervengono;
– assegnare le funzioni relative alla prima assistenza alla
popolazione e alla diffusione delle informazioni.

Ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle
indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, per quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto
previsto dalle proprie procedure, sulla base delle predette
indicazioni, si attivera’ per definire le modalita’ ritenute piu’
idonee per il conseguimento delle finalita’ di cui alla presente
direttiva.

(RMP)

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