Organismi geneticamente modificati, si può sapere dove sono.

In base alla Sentenza della Corte di Giustizia europea (quarta Sezione) 17 febbraio 2009, il pubblico ha diritto di sapere dove sono i terreni di sperimentazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) e gli Stati membri non possono invocare l’ordine pubblico per opporsi alla divulgazione di dove sia il sito.

Dunque, sembra molto chiara la decisione dei giudici europei, depositata a Lussemburgo il 17 febbraio 2009, in risposta ad quesito posto dal Consiglio di Stato francese, investito della causa.

Nell’aprile del 2004 un cittadino francese si è rivolto al sindaco di un Comune dell’Alta Alsazia per chiedergli di trasmettergli, per ciascuna emissione di organismi geneticamente modificati effettuata nel territorio del comune, l’avviso al pubblico, la scheda d’impianto che consente di individuare la particella sfruttata a coltivazioni e la lettera prefettizia accompagnata di tali documenti. Ha chiesto inoltre le schede informative riguardanti ciascuna nuova emissione da realizzarsi nel 2004. Il sindaco non ha risposto e quindi il cittadino del Comune ha presentato alla Commission d’accés aux documents administratifs (Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi) una richiesta di comunicazione di quei documenti. Il 24 giugno 2004 la Commission ha emesso un parere favorevole in merito alla comunicazione dell’avviso al pubblico e della prima pagina della lettera accompagnatoria. Per contro, essa si è pronunciata a sfavore della comunicazione della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza degli operatori agricoli interessati.

Poiché i documenti ottenuti non erano tutti quelli richiesti, il cittadino si è rivolto al Consiglio di Stato francese che ha chiesto alla Corte di Giustizia europea la definizione di “sito dell’emissione” che non si può considerare riservato ai sensi della direttiva del 12 marzo 2001 (Direttiva 2001/18/CE) sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, nonché in merito all’interpretazione degli obblighi di informare il pubblico in materia, quali risultano dal diritto comunitario. In particolare, si chiede alla Corte se le autorità nazionali possano opporsi alla comunicazione della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione arrecherebbe pregiudizio all’ordine pubblico o ad altri interessi tutelati dalla legge.

I giudici europei hanno precisato tra l’altro che la direttiva citata sull’argomento definisce in termini precisi la riservatezza di cui possono beneficiare i vari dati comunicati nell’ambito delle procedure di notifica e di scambio di informazioni da essa previste. In tal senso, informazioni riservate notificate alla Commissione e all’autorità competente o scambiate in forza della direttiva nonché le informazioni che possono pregiudicare una posizione concorrenziale non possono essere divulgate e i diritti di proprietà intellettuale afferenti a tali dati devono essere tutelati. Inoltre, l’autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano rimanere riservate alla luce della “giustificazione verificabile”, fornita da quest’ultimo. Fin qui, insomma, una riservatezza esiste ma non riguarda l’informazione relativa al luogo dell’emissione che in nessun caso può rimanere riservata. In tale contesto, considerazioni relative alla salvaguardia dell’ordine pubblico ed ad altri segreti tutelati dalla legge, enunciati dal giudice del rinvio, non possono costituire motivi tali da limitare l’accesso ai dati elencati nella direttiva, nel novero dei quali figura in particolare quello relativo al sito dell’emissione. Tale interpretazione è suffragata dall’esigenza, enunciata dalla direttiva, secondo cui i dati relativi alla valutazione ambientali non sono considerati riservati. Inoltre, uno Stato membro non può invocare una disposizione derogatoria figurante nelle direttive relative alla libertà d’accesso del pubblico all’informazione ambientale per rifiutare l’accesso a informazioni che dovrebbero essere di dominio pubblico.

(LG-FF)

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