Nellaprile del 2004 un cittadino francese si è rivolto al sindaco di un Comune dellAlta Alsazia per chiedergli di trasmettergli, per ciascuna emissione di organismi geneticamente modificati effettuata nel territorio del comune, lavviso al pubblico, la scheda dimpianto che consente di individuare la particella sfruttata a coltivazioni e la lettera prefettizia accompagnata di tali documenti. Ha chiesto inoltre le schede informative riguardanti ciascuna nuova emissione da realizzarsi nel 2004. Il sindaco non ha risposto e quindi il cittadino del Comune ha presentato alla Commission daccés aux documents administratifs (Commissione per laccesso ai documenti amministrativi) una richiesta di comunicazione di quei documenti. Il 24 giugno 2004 la Commission ha emesso un parere favorevole in merito alla comunicazione dellavviso al pubblico e della prima pagina della lettera accompagnatoria. Per contro, essa si è pronunciata a sfavore della comunicazione della scheda dimpianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza degli operatori agricoli interessati.
Poiché i documenti ottenuti non erano tutti quelli richiesti, il cittadino si è rivolto al Consiglio di Stato francese che ha chiesto alla Corte di Giustizia europea la definizione di sito dellemissione che non si può considerare riservato ai sensi della direttiva del 12 marzo 2001 (Direttiva 2001/18/CE) sullemissione deliberata nellambiente di organismi geneticamente modificati, nonché in merito allinterpretazione degli obblighi di informare il pubblico in materia, quali risultano dal diritto comunitario. In particolare, si chiede alla Corte se le autorità nazionali possano opporsi alla comunicazione della scheda dimpianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione arrecherebbe pregiudizio allordine pubblico o ad altri interessi tutelati dalla legge.
I giudici europei hanno precisato tra laltro che la direttiva citata sullargomento definisce in termini precisi la riservatezza di cui possono beneficiare i vari dati comunicati nellambito delle procedure di notifica e di scambio di informazioni da essa previste. In tal senso, informazioni riservate notificate alla Commissione e allautorità competente o scambiate in forza della direttiva nonché le informazioni che possono pregiudicare una posizione concorrenziale non possono essere divulgate e i diritti di proprietà intellettuale afferenti a tali dati devono essere tutelati. Inoltre, lautorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano rimanere riservate alla luce della giustificazione verificabile, fornita da questultimo. Fin qui, insomma, una riservatezza esiste ma non riguarda linformazione relativa al luogo dellemissione che in nessun caso può rimanere riservata. In tale contesto, considerazioni relative alla salvaguardia dellordine pubblico ed ad altri segreti tutelati dalla legge, enunciati dal giudice del rinvio, non possono costituire motivi tali da limitare laccesso ai dati elencati nella direttiva, nel novero dei quali figura in particolare quello relativo al sito dellemissione. Tale interpretazione è suffragata dallesigenza, enunciata dalla direttiva, secondo cui i dati relativi alla valutazione ambientali non sono considerati riservati. Inoltre, uno Stato membro non può invocare una disposizione derogatoria figurante nelle direttive relative alla libertà daccesso del pubblico allinformazione ambientale per rifiutare laccesso a informazioni che dovrebbero essere di dominio pubblico.
(LG-FF)