Organizzazione comune dei mercati UE nel settore degli ortofrutticoli.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 273/1 del 17-10-2007 è pubblicato il Regolamento(CE)n.1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68,(CE)n.2200/96, (CE)n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96.

Considerando che l’attuale regime per il settore ortofrutticolo è disciplinato dal Regolamento(CE)n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, dal regolamento(CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e dal regolamento(CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, alla luce dell’esperienza, il Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione, ha ritenuto necessario adottare il Regolamento (CE) n. 1182 /2007 del 26 settembre 2007 ha ritenuto necessario modificare il regime del settore ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
potenziare la competitività e l’orientamento al mercato del settore, in modo da contribuire a rendere la produzione sostenibile e competitiva sia sul mercato interno sia sui mercati esteri;
– ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di mercato;
– aumentare il consumo di ortofrutticoli nella Comunità;
– continuare gli sforzi operati nel settore per salvaguardare e proteggere l’ambiente.

Il nuovo Regolamento(CE) stabilisce norme specifiche applicabili ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 2200/96 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 2201/96.
Tuttavia, i titoli III e IV del presente regolamento si applicano esclusivamente ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 2200/96 e/o ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione. I prodotti di cui al regolamento(CE) citato destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi, possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.
(LG/FF)

Fonte: Eur-Lex

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