“Il Regolamento recante norme per l’organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto superiore di sanita’ di cui al proprio decreto del 24 gennaio 2003 e successive modificazioni e integrazioni e’ cosi’ modificato ed integrato:
1) l’art. 8, primo comma, lettera a) e’ cosi’ sostituito: “a) Sanita’ pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; missione: espletamento delle competenze tecnico-scientifiche concernenti tutti gli aspetti della sicurezza alimentare, quali patologie nutrizionali e stili di vita, sanita’ pubblica veterinaria, sicurezza e qualita’ degli alimenti”;
2) l’art. 9, primo comma, e’ cosi’ sostituito ed integrato “Sono istituiti i seguenti Centri nazionali, con la missione specifica per ciascuno indicata:
a) Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute; missione: sviluppo ed applicazione di studi e ricerche epidemiologiche e biostatistiche miranti alla protezione ed alla sorveglianza della salute umana e alla valutazione dei servizi sanitari;
b) Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS; missione: lotta contro l’HIV/AIDS e le sindromi associate tramite lo studio dei meccanismi patogenetici dell’infezione e della malattia e lo sviluppo di vaccini;
c) Centro per la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici; missione: effettuazione di valutazione, controllo, sorveglianza e ricerca sui prodotti immunobiologici”;
3) l’art. 11, primo comma, e’ cosi’ integrato: “Al Dipartimento di sanita’ pubblica veterinaria e sicurezza alimentare afferiscono le attivita’ svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell’Istituto, dai laboratori di alimenti e medicina veterinaria, nonche’ parte delle attivita’ svolte dal laboratorio di metabolismo e biochimica patologica. Al Dipartimento di sanita’ pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare afferiscono, altresi’, le competenze precedentemente ripartite tra il Dipartimento sanita’ alimentare ed animale ed il Centro nazionale per la qualita’ degli alimenti ed i rischi alimentari”;
4) l’art. 12, primo comma, e’ abrogato.”
AG