Orientamenti per la determinazione delle esposizioni e di deboli intensità all’amianto.

Nella riunione del 15 dicembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 81/2008, ha approvato, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 249, comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 106/2009, gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all’amianto.

Nel link riportiamo la lettera-circolare 25 gennaio 2011 del Direttore Generale della salute e delle condizioni di lavoro, dott. Giuseppe Umberto Mastropietro, del Ministero del lavoro e delle politiche avente per oggetto, appunto, l’approvazione degli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’articolo 249 commi w2 e 4 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Considerando che l’amianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 i criteri dell’Unione europea per la classificazione delle sostanze pericolose; anche per le attività Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto (denominate ESEDI) il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare quanto disposto dal Titolo IX, Capo II del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 colme modificato e integrato dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 249, comma 2.

Le attività di smaltimento e di rimozione dell’amianto e di bonifica delle aree interessate devono essere effettuate da imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.Le aziende iscritte alla categoria 10 dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire delle facilitazioni previste dall’art. 249, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la qualità dell’aria in Europa (WHO,2000) evidenziano che un’esposizione continuativa per l’intera vita della popolazione generale a 1 F/L 8 una fibra per libro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti; il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità è la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale (1920 ore annue: 24° giornate lavorative di 8 ore ciascuna).

Le stime di rischio indicate dall’OMS, sulla base delle quali è stato elaborato il presente documento, garantiscono una adeguata protezione della salute.

(LG-FF)

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