zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato. Il decreto entra in vigore il 15 giugno 2006. I prodotti etichettati fino al 15/6/2006 senza indicazione, possono essere venduti fino al 31/12/2007
il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Decreta:
Art. 1.
Luogo di origine
1. Nell’etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal
decreto ministeriale citato nelle premesse, deve essere indicata la
zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.
2. Il riferimento di cui al comma 1 puo’ essere realizzato
indicando:
a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco
coincidente con la Regione oppure;
b) lo Stato ove il pomodoro fresco e’ stato coltivato.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006.
2. I prodotti etichettati fino al 15 giugno 2006 senza
l’indicazione di cui all’art. 1, possono essere venduti fino al 31 dicembre 2007.
(RMP)