Passata di pomodoro: obbligo di informazioni sull’etichetta

Pubblicato il DECRETO 17/2/2006, “Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco” (G.U. n. 57 del 9/3/2006). Dovrà essere deve essere indicata la
zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato. Il decreto entra in vigore il 15 giugno 2006. I prodotti etichettati fino al 15/6/2006 senza indicazione, possono essere venduti fino al 31/12/2007

DECRETO 17/2/2006: Considerato che la passata di pomodoro e’ un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco; Ritenuta la necessita’ di definire l’origine del pomodoro fresco impiegato al fine di assicurare la piu’ ampia tutela del consumatore; Ritenuto che l’indicazione della zona di provenienza del pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del pomodoro;
il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Decreta:

Art. 1.
Luogo di origine

1. Nell’etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal
decreto ministeriale citato nelle premesse, deve essere indicata la
zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.
2. Il riferimento di cui al comma 1 puo’ essere realizzato
indicando:
a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco
coincidente con la Regione oppure;
b) lo Stato ove il pomodoro fresco e’ stato coltivato.

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006.
2. I prodotti etichettati fino al 15 giugno 2006 senza
l’indicazione di cui all’art. 1, possono essere venduti fino al 31 dicembre 2007.

(RMP)

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