Patente di guida, novità per la certificazione medica.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011 è pubblicato il Decreto 31 gennaio 2011 del Ministero delle infrastrutture e trasporti riguardante le “Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida”.

Obiettivo è quello di individuare procedure che consentano di risalire con certezza al medico che rilascia la certificazione di idoneità fisica e psichica, da allegare alla domanda per il conseguimento o il rinnovo della patente, per garantire che egli abbia i requisiti previsti dalla legge.

Ciò, in particolare, dopo che la Legge n. 120/2010, modificando il Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), ha ampliato la sfera dei soggetti certificatori. Prima dell’entrata in vigore di tali modifiche, la garanzia era data dall’appartenenza dei certificatori ad alcune amministrazioni, oggi invece quest’appartenenza non è più un requisito indispensabile.

Queste alcune delle prescrizioni, che entrerà in vigore in questi giorni.

-Rilascio di certificazioni da parte di medici ed amministrazioni: ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica per i, conseguimento della patente di guida, nonché quello necessario per il rinnovo di validità della stessa, questi devono richiedere un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio (in base al luogo dove ha sede l’ufficio al quale appartengono); il codice è riportato in calce alle certificazioni insieme al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all’indicazione dell’ufficio di appartenenza dello stesso. Le amministrazioni comunicano al centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione civile ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto.

-Rilascio di certificazioni da parte dei medici militari in quiescenza, o non più appartenenti alle strutture per motivi diversi dallo stato di quiescenza: anche questi devono richiedere un codice di identificazione all’ufficio delle motorizzazione competente per territorio, da riportare sulle certificazioni con la firma del medico. La richiesta del codice deve essere accompagnata da una dichiarazione relativa allo stato del certificatore, ad esempio non essere stato destituito dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, né dispensato dal servizio per infermità. I medici non più appartenenti alle strutture per motivi diversi dallo stato di quiescenza riceveranno analogo codice se hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali.

Fino alla data del 31 agosto 2011 i medici appartenenti alle amministrazioni possono rilasciare certificati di idoneità psico-fisica secondo le modalità precedenti alla riforma.

(LG-FF)

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