Pensione ed esonero nel pubblico impiego, “Circolare Brunetta”

A partire dal prossimo anno e fino al 2011, il dipendente pubblico che ha maturato 35 anni di anzianità di servizio può chiedere di essere esonerato dal lavoro nei 5 anni precedenti al momento di andare in pensione con 40 anni di anzianità contributiva. E’ quanto prevede l’art. 72 del decreto legge 112/2008, le cui modalità applicative sono illustrate nella circolare firmata il 20 ottobre scorso dal ministro Brunetta (vedi link).

A partire dal prossimo anno e fino al 2011, il dipendente pubblico che ha maturato 35 anni di anzianità di servizio può chiedere di essere esonerato dal lavoro nei 5 anni precedenti al momento di andare in pensione con 40 anni di anzianità contributiva. E’ quanto prevede l’art. 72 del decreto legge 112/2008, le cui modalità applicative sono illustrate nella circolare firmata il 20 ottobre scorso dal ministro Brunetta (vedi link).

Le disposizioni dell’articolo 72 del decreto legge 112/2008 rientrano tra le misure per la c.d. stabilizzazione della finanza pubblica e sono coerenti con il disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo istituto dell’esonero dal servizio – introdotto dall’articolo 72 – ha come obiettivo la progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici.
L’art. 72 prevede anche novità in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti e sempre nello stesso articolo viene disciplinata la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva.
Le innovazioni contenute nell’ articolo 72 sono dunque 3:
1. l’esonero dai servizio (commi da 7 a 10)
2. il trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);
3. la risoluzione del rapporto di lavoro per chi ha 40 anni di servizio (comma 8, comma 11).
La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare venga raggiunto il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto. La domanda non è revocabile.
Per quanto riguarda il trattenimento in servizio, la nuova normativa distingue una fase transitoria da una a regime. La differenza sostanziale tra le precedente normativa (art. 16 decreto legislativo 503/92) e la nuova è nella facoltà attribuita all’amministrazione di avvalersi o meno del dipendente anche dopo che ha maturato il diritto di andare in pensione.
Infine, sulla risoluzione del rapporto di lavoro è da sottolineare che le norme sono immediatamente applicabili e l’amministrazione pubblica è tenuta a rispettare il preavviso di 6 mesi, dopo che il dipendente ha raggiunto l’anzianità massima contributiva di 40 anni.

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