Pensione legittima all’immigrato inabile civile.

Con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 dell’Anno 2009 viene riconosciuta la legittimità per l’accesso alla pensione dell’immigrato inabile civile soggiornante in Italia.

E’ toccata nuovamente al Tribunale di Prato l’opportunità di portare sul tavolo della Corte Costituzionale la questione, che ancora ostruiva le condizioni d’accesso a talune prestazioni assistenziali, in favore di cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia.

Dopo la sentenza n. 306/2008, con la quale i giudici della Consulta avevano rimosso – dietro impulso della medesima magistratura locale – l’impedimento al riconoscimento delle indennità di accompagnamento in casi analoghi, con questa pronuncia si legittima l’erogazione di una pensione, nei riguardi dell’extracomunitario, riconosciuto inabile civile.

In sostanza, la Corte ha inteso ribadire la irragionevolezza del complesso normativo, da cui derivava un’intrinseca “disparità di trattamento”, tra cittadini stranieri, non occasionalmente soggiornanti in Italia, e cittadini italiani. Ed è risultato, all’esame, profondamente irragionevole il combinato disposto di certa normativa, oggi dichiarata illegittima, la quale negava, in sostanza, il diritto alla pensione d’inabilità a chi non dimostrava di possedere il permesso di soggiorno, nonché di essere titolare d’un determinato reddito.

Doppia ragionevolezza, dunque, dal momento che al “totalmente invalido e bisognevole di assistenza continua”, quindi impossibilitato alla produzione di una benché minima attività redditizia, si prospettava la sussistenza di un reddito, ai fini somministrativi del beneficio sociale.

Sentenza d’incostituzionalità, dal non comune valore perequativo e dalle ripercussioni certo non indifferenti nell’utilizzo esemplare di un ordinamento giuridico avanzato, come il nostro, che si fa modello di democrazia reale.

(LG-FF)

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