Dopo la sentenza n. 306/2008, con la quale i giudici della Consulta avevano rimosso dietro impulso della medesima magistratura locale limpedimento al riconoscimento delle indennità di accompagnamento in casi analoghi, con questa pronuncia si legittima lerogazione di una pensione, nei riguardi dellextracomunitario, riconosciuto inabile civile.
In sostanza, la Corte ha inteso ribadire la irragionevolezza del complesso normativo, da cui derivava unintrinseca disparità di trattamento, tra cittadini stranieri, non occasionalmente soggiornanti in Italia, e cittadini italiani. Ed è risultato, allesame, profondamente irragionevole il combinato disposto di certa normativa, oggi dichiarata illegittima, la quale negava, in sostanza, il diritto alla pensione dinabilità a chi non dimostrava di possedere il permesso di soggiorno, nonché di essere titolare dun determinato reddito.
Doppia ragionevolezza, dunque, dal momento che al totalmente invalido e bisognevole di assistenza continua, quindi impossibilitato alla produzione di una benché minima attività redditizia, si prospettava la sussistenza di un reddito, ai fini somministrativi del beneficio sociale.
Sentenza dincostituzionalità, dal non comune valore perequativo e dalle ripercussioni certo non indifferenti nellutilizzo esemplare di un ordinamento giuridico avanzato, come il nostro, che si fa modello di democrazia reale.
(LG-FF)