Per i cittadini comunitari maggiori diritti all’ informazione ambientale

E’ scritto nella Relazione sul progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione relativo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ accesso del pubblico all’ informazione e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

Per i cittadini comunitari maggiori diritti all’informazione ambientale

Relazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, relativo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

Votazione: 18.12.2002. Il Parlamento europeo, approvando l’accordo in conciliazione raggiunto con il Consiglio, ha dato il via libera alla nuova direttiva volta a facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni su questioni ambientali, nonché ad accrescere la qualità dell’informazione fornita. La direttiva rafforzerà i diritti dei cittadini che vogliono ottenere dalle autorità nazionali, regionali o locali informazioni relative, ad esempio, alla contaminazione di un fiume, a un progetto di costruzione o alla distruzione di un ecosistema.
Questo provvedimento è il primo di una serie di tre direttive volte a rendere la legislazione comunitaria conforme alla convenzione delle Nazioni Unite conclusa nel 1998 ad Aarhus e relativa alle informazioni, alle decisioni e al risarcimento su questioni relative all’ambiente. Al centro dei negoziati tra Parlamento e Consiglio vi era il problema di decidere se la direttiva dovesse essere più esigente della stessa convenzione: il Consiglio intendeva attenersi a quest’ultima, mentre il Parlamento era determinato a spingersi oltre. L’accordo raggiunto ha privilegiato la posizione del Parlamento.
I funzionari pubblici saranno quindi tenuti a fornire un’assistenza attiva ai cittadini alla ricerca di informazioni. Saranno inoltre creati elenchi per i documenti non divulgati in virtù delle esenzioni previste. Qualora si tratti di documenti in fase di elaborazione, l’autorità pubblica è tenuta a comunicare il nome dell’organismo addetto nonché il tempo richiesto per la chiusura del fascicolo.
Il Parlamento è anche riuscito a far introdurre criteri di qualità per garantire che le informazioni fornite siano aggiornate, precise e comparabili. L’uso delle nuove tecnologie per la trasmissione delle informazioni è incoraggiato. La definizione dell’informazione relativa a problemi ambientali comprenderà anche l’inquinamento della catena alimentare. Quanto al contributo finanziario, Parlamento e Consiglio partono dal principio che l’informazione debba essere fornita gratuitamente, ma un contributo «ragionevole» potrà essere richiesto dalle autorità, purché non superi i costi reali causati dalla riproduzione dell’informazione.

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