Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 70/17 del 14-3-2009 è pubblicata la Direttiva 2009/19/CE della Commissione del 12 marzo 2009 che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli.

La direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 c concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motori e loro rimorchi. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli a motore si applicano pertanto alla direttiva 72/245/CEE.

A norma del punto 3.2.9 dell’allegato I alla direttiva 72/245/CE, le componenti vendute nell’assistenza post vendita e da montare sui veicoli a motore non hanno bisogno di un’omologazione se non intervengono in funzioni associate all’immunità. E’previsto un periodo di transizione di quattro anni a decorrere dal 3.12.2004, durante il quale un servizio tecnico deve determinare se la componente da commercializzare è associata o meno all’immunità e rilasciare un attestato conformemente all’esempio illustrato nell’allegato III C. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione europea ogni caso di rifiuto per ragioni di sicurezza.
Questa disposizione comporta per la Commissione l’obbligo di decidere, in base all’esperienza pratica relativa alla prescrizione e alle relazioni presentate dagli Stati membri, prima della fine del periodo di transizione, se l’attestato deve ancora essere richiesto in aggiunta alla dichiarazione di conformità.

Con la presente direttiva, viene eliminato il ricorso al servizio tecnico per quanto riguarda le componenti vendute nell’ambito dell’assistenza post vendita e destinate ad essere montate sui veicoli a motore, qualora non siano connesse con funzioni associate all’immunità, disponendo inoltre di non richiedere l’attestato di conformità all’esempio fornito all’allegato III C, colme indicato al punto 3.2.9 dell’allegato I.

Conseguentemente con la presente direttiva viene modificata la direttiva 72/245/CEE. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 1° ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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