A norma del punto 3.2.9 dellallegato I alla direttiva 72/245/CE, le componenti vendute nellassistenza post vendita e da montare sui veicoli a motore non hanno bisogno di unomologazione se non intervengono in funzioni associate allimmunità. Eprevisto un periodo di transizione di quattro anni a decorrere dal 3.12.2004, durante il quale un servizio tecnico deve determinare se la componente da commercializzare è associata o meno allimmunità e rilasciare un attestato conformemente allesempio illustrato nellallegato III C. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione europea ogni caso di rifiuto per ragioni di sicurezza.
Questa disposizione comporta per la Commissione lobbligo di decidere, in base allesperienza pratica relativa alla prescrizione e alle relazioni presentate dagli Stati membri, prima della fine del periodo di transizione, se lattestato deve ancora essere richiesto in aggiunta alla dichiarazione di conformità.
Con la presente direttiva, viene eliminato il ricorso al servizio tecnico per quanto riguarda le componenti vendute nellambito dellassistenza post vendita e destinate ad essere montate sui veicoli a motore, qualora non siano connesse con funzioni associate allimmunità, disponendo inoltre di non richiedere lattestato di conformità allesempio fornito allallegato III C, colme indicato al punto 3.2.9 dellallegato I.
Conseguentemente con la presente direttiva viene modificata la direttiva 72/245/CEE. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 1° ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
(LG-FF)