Piani di emergenza delle aziende a rischio incidente rilevante in Toscana

Nel 2014 le Prefetture Toscane hanno approvato numerosi PEE degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all’art. 6 del DLgs 334/99 e l’aggiornamento di quelli soggetti all’art. 8 del decreto stesso.

Incidenti negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante possono determinare un pericolo grave, per la salute umana e l’ambiente, anche all’esterno dello stabilimento, a causa della pericolosità delle sostanze interessate. Per questo la normativa in materia, oltre alle misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e mitigazione dei loro effetti che il Gestore deve adottare all’interno dello stabilimento, prevede siano individuate e definite azioni per limitare le conseguenze dannose nelle aree del territorio bersaglio dall’evento.

Lo strumento individuato dalla normativa di settore per il contenimento delle conseguenze nelle aree esterne agli stabilimenti è il Piano di Emergenza Esterno (PEE) che permette di:

■controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l’uomo, l’ambiente e per i beni;
■attivare le procedure necessarie in caso di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di Protezione Civile;
■informare la popolazione e le autorità locali competenti;
■provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
I presidi di sicurezza presenti negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante consistono in livelli di difesa multipli (difesa in profondità) per far fronte a malfunzionamenti di componenti od impianti e ad errori umani:

■Primo livello: prevede la progettazione e realizzazione degli impianti in conformità degli standard di sicurezza, nonché la gestione degli stessi in conformità ai requisiti costruttivi e di sicurezza.
■Secondo livello: prevede la presenza di sistemi di controllo, allarme e supervisione di tutti i processi.
■Terzo livello: prevede l’attivazione di allarmi critici atti ad evidenziare un’anomalia con possibile allontanamento dell’impianto dal normale esercizio (fuori controllo), eventualmente gestibile attraverso interventi manuali.
■Quarto livello: permanendo il fuori controllo dell’impianto prevede l’intervento di sistemi di blocco automatici atti a mettere in sicurezza l’impianto stesso.
■Quinto livello: prevede l’attivazione di sistemi automatici per lo scarico (convogliato) di fluidi in pressione, atti a mantenere l’integrità fisica dei componenti l’impianto.
■Sesto livello: prevede l’attivazione dei sistemi di protezione (attiva e passiva) per mitigare le conseguenze e prevenire ulteriori danni all’impianto. Include i sistemi antincendio e di raffreddamento di parti dell’impianto.
■Settimo livello: prevede l’attivazione del piano di emergenza interno.
■Ottavo livello: prevede l’attivazione del piano di emergenza esterno.

Il PEE è articolato in tre parti, la prima descrive sinteticamente le attività dell’azienda ed i possibili eventi incidentali ipotizzati dal gestore, la seconda descrive gli scenari incidentali che possono verificarsi con l’individuazione delle zone di danno e degli elementi vulnerabili del territorio quali luoghi con presenza di numero elevato di persone o risorse ambientali da tutelare, quali ad esempio scuole, ospedali, falde sotterranee, corsi d’acqua, ecc. Nella terza ed ultima parte viene descritto il modello organizzativo di intervento, che stabilisce le procedure da seguire, il sistema di allarme ed il flusso della comunicazione di emergenza, nonché la gestione della fase di post-emergenza.

Il PEE è predisposto dal Prefetto, d’intesa con la Regione e gli altri Enti interessati, previa consultazione della popolazione e costituisce uno strumento dinamico in continuo aggiornamento perché deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei processi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante. L’aggiornamento dei PEE è comunque previsto dalla normativa ogni tre anni.

Fonte: ARPAT

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