In particolare ha precisato che “per effetto del combinato disposto art. 9.1, c) bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/03, lobbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati allAll. 1 del D.Lgs. n. 494/96 e non può essere esteso anche a quelle che – pur presenti in cantiere – non partecipano in maniera diretta allesecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè dopera dei materiali e/o attrezzature occorrenti).
Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante lattuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dallart. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base allart. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/94, mettere a disposizione dellazienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti).
L’azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dellapplicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui allart. 7.2, b), dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che sia mantenuta levidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.”
AG