Piano Operativo di Sicurezza (POS):circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro rende noto che sono escluse dall’obbligo di redazione del POS le aziende che non partecipano direttamente ai lavori

Il Ministero del Lavoro ha fornito utili chiarimenti in merito alle problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile (Circolare n. 4/07 del 28 febbraio 2007).

In particolare ha precisato che “per effetto del combinato disposto art. 9.1, c) bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/96 e non può essere esteso anche a quelle che – pur presenti in cantiere – non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti).

Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.

Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/94, mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti).

L’azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dell’applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b), dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.”

AG

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