Più estesi i compiti del Gruppo consultivo europeo dei consumatori.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 244/21 del 16.9.2009 è pubblicata la Decisione 2009/705/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori.

Sin dal 1973 la Commissione europea è assistita da un Gruppo consultivo creato a questo scopo da decisioni consecutive, l’ultima delle quali è la decisione 2003/709/CE della Commissione, del 9 ottobre 2003, che istituisce un gruppo consultivo europeo dei consumatori.

Le attività del Gruppo su un lungo periodo mettono in evidenza la necessità di migliorarne l’efficienza, la rappresentatività e la trasparenza; di conseguenza occorre chiarire le disposizioni relative alla creazione di sottogruppi e all’adozione di pareri del Gruppo comprendendo le migliori pratiche sviluppate nel corso degli ultimi anni.

A tale proposito è opportuno rivedere la procedura di nomina dei membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori e prevedere per i membri del gruppo ulteriori obblighi per la presentazione di relazioni al fine di aumentare la partecipazione delle organizzazioni nazionali dei consumatori alle attività del gruppo.

E’ importante assicurare che il Gruppo e i suoi membri partecipino attivamente ed efficacemente affinché il punto di vista dei consumatori sia parte integrante delle ampie deliberazioni tra le parti in causa che attualmente costituiscono la norma per la consultazione in Europa.
Quanto sopra costituisce una delle parti essenziali della presente Decisione che rinnova il Gruppo consultivo.

Le attività del Gruppo vengono così sintetizzate:
a) costituisce la sede di ampie discussioni sulle questioni riguardanti gli interessi dei consumatori;
b) elabora il contributo del punto di vista dei consumatori in altri fori e partecipa, quando richiesto, ai gruppi che la Commissione consulta sulle questioni riguardanti la politica europea dei consumatori;
c) fornisce pareri alla Commissione quando delinea politiche e attività che hanno effetto sui consumatori;
d) può emettere un parere sulle questioni comunitarie relative ai consumatori;
e) informa la Commissione sugli sviluppi della politica relativa ai consumatori negli Stati membri;
f) costituisce una fonte di informazioni e una cassa di risonanza dell’azione comunitaria per le organizzazioni nazionali.

Su proposta della Commissione, il Gruppo può invitare rappresentanti di altre organizzazioni aventi come loro principali obiettivi la promozione degli interessi dei consumatori e attive in questo campo a livello europeo, ad associarsi ai lavori.
Il Gruppo può invitare qualsiasi persona che abbia un’esperienza particolare su un determinato punto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori in qualità di esperto.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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