Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 recante Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Il presente decreto legislativo disciplina:
a) le modalità desercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dellUnione europea e dei loro familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nello Stato dei cittadini dellUnione europea e dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;ù
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Il decreto legislativo, entrato in vigore l11 aprile scorso, prevede dunque che.
– Nessuna formalità è prevista per i cittadini europei che vogliono soggiornare in Italia per periodi inferiori a tre mesi mentre per soggiorni più lunghi occorre attenersi ad una serie di formalità burocratiche semplificate dallo stesso DLgs 30/2007.
– Dall11 aprile, entrata in vigore del decreto legislativo, è scomparsa la carta di soggiorno per i cittadini comunitari e gli interessati al rilascio che hanno già presentato richiesta in questura devono rivolgersi al Comune per ottenere liscrizione anagrafica sostitutiva del precedente titolo;
– Spetterà ai Comuni attivare una serie di verifiche finalizzate alliscrizione anagrafica dei cittadini europei e dei loro familiari anche per attendere al rilascio dopo cinque anni di dimora regolare dellattestato di soggiorno permanente.
Ferme restando le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dellUnione in possesso di documento didentità valido per lespatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dellUnione.
a) le modalità desercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dellUnione europea e dei loro familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nello Stato dei cittadini dellUnione europea e dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;ù
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Il decreto legislativo, entrato in vigore l11 aprile scorso, prevede dunque che.
– Nessuna formalità è prevista per i cittadini europei che vogliono soggiornare in Italia per periodi inferiori a tre mesi mentre per soggiorni più lunghi occorre attenersi ad una serie di formalità burocratiche semplificate dallo stesso DLgs 30/2007.
– Dall11 aprile, entrata in vigore del decreto legislativo, è scomparsa la carta di soggiorno per i cittadini comunitari e gli interessati al rilascio che hanno già presentato richiesta in questura devono rivolgersi al Comune per ottenere liscrizione anagrafica sostitutiva del precedente titolo;
– Spetterà ai Comuni attivare una serie di verifiche finalizzate alliscrizione anagrafica dei cittadini europei e dei loro familiari anche per attendere al rilascio dopo cinque anni di dimora regolare dellattestato di soggiorno permanente.
Ferme restando le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dellUnione in possesso di documento didentità valido per lespatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dellUnione.