Più severità sulla tutela dei programmi per computer.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 111/16 del 5 maggio 2009 è pubblicata la Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (Testo rilevante ai fino del SEE).

Entra in vigore a partire dal prossimo 25 maggio la nuova direttiva europea che tutela tutti i programmi per computer, compresi quelli incorporati nell’hardware e perfino i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma.

In pratica, i programmi per elaborare saranno tutelati dal diritto d’autore come le opere letterarie, ma solo a condizione che siano “originali”, ossia il risultato della creazione intellettuale appunto dell’autore. E’questo l’unico criterio per determinare il diritto alla tutela. Restano, invece, fuori da questo ambito tutelare le idee ed i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, oltre che le idee ed i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione.

Questa direttiva, abroga quella precedente adottata diciassette anni orsono , cioè la direttiva 91/250/CEE e si applica anche ai programmi creati prima del 1° gennaio 1993, fatti salvi tutti gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima di quella data. Essa intende fa funzionare meglio il mercato in seno alla Comunità, eliminando le differenze esistenti nella tutela giuridica dei programmi per elaboratore nei vari Stati membri della Comunità e salvaguardando il diritto di proprietà di chi investe considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie per creare programmi per computer, impedendo così la possibilità di copiarli ad un costo irrisorio.

In base alla nuova direttiva possono essere titolari di diritto d’autore di programmi per computer sia l’autore, sia un gruppo di suoi creatori, ma anche persona giuridica designata dalla legislazione di uno Stato membro; mentre, se i programmi sono creati da un lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il titolare è solo il datore di lavoro, che avrà il diritto di godere dell’esercizio esclusivo di tutti i diritti economici, a meno che esistano disposizioni contrattuali contrarie. Occorrerà essere autorizzati dal titolare, anche se operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma richiederà una riproduzione. Sono tutelati anche i diritti sulla traduzione, sull’adattamento, sull’adeguamento e su ogni altra modifica di un programma e sulla riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma.

Comunque, esiste una deroga se sia la riproduzione, sia la traduzione o le modifiche sono necessarie per un uso del programma conforme alla sua destinazione, da parte di chi lo compra legalmente, oltre che per la correzione di errori. Inoltre, rientra nella tutela anche qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compreso l’affitto, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La direttiva stabilisce che la prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto, o fatta con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia in ambito comunitario, ma non cancella il diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una sua copia.

A maggior tutela del diritto d’autore, infine, la direttiva prevede che gli Stati membri possano mettere in atto misure appropriate verso chi fa circolare copie pirata di programmi per computer, chi le detiene a scopo di venderle e chi “traffica” illecitamente con i mezzi usati unicamente per la rimozione non autorizzata o l’elusione di dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione di un programma. Sia le copie pirata, sia i mezzi per vanificare le protezioni potranno essere sequestrati.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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