Le autorizzazioni rilasciate in Italia per la costruzione e l’impiego dei ponteggi non prevedono l’utilizzo degli stessi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture, nel senso che nella relazione tecnica a corredo della autorizzazione non vi è indicazione di questo utilizzo, né in termini di geometria, né in termini di carichi.
Ad oggi non esistono elementi di ponteggio o schemi tipo autorizzati dal Ministero del Lavoro e tutto viene demandato ai progettisti delle singole realizzazioni.
La necessità di poter impiegare i ponteggi metallici in questo senso è problematica importante ed il Ministero del Lavoro è intervenuto in tale ambito attraverso la Circolare 29/2010 con una risposta ad uno specifico quesito: «E’ possibile l’impiego di ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’art. 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?»
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