Nonostante questi precedenti, porti e ferrovie non rientrano ad oggi tra gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, in quanto soggetti a normative di settore.
Per il trasporto marittimo di sostanze pericolose la Linea Guida internazionale applicabile è la IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code).
Per il trasporto ferroviario di sostanze pericolose la normativa di sicurezza europea applicabile è la RID (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail).
Nella normativa sugli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante vigente nel 2009 (DLgs 334/99 Art. 4) era prevista:
– l’esclusione del trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché delle soste tecniche temporanee intermedie e delle operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario
– l’applicazione delle norma ai porti industriali, petroliferi e commerciali in cui sono presenti sostanze pericolose, con gli adattamenti definiti meglio nel successivo DM 293/2001.
In pratica il trasporto di sostanze per ferrovia è sempre stato escluso dalla normativa Seveso mentre, per quanto concerne i porti industriali e petroliferi, era previsto che dovesse essere predisposto un Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP) che evidenziasse:
– i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell’area portuale;
– gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata;
– le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti;
– le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell’area considerata.
L’introduzione della Seveso III (DLgs 105/2015) ha determinato (Art. 33, comma 1, lett. m) l’abrogazione del DM 293, determinando l’esclusione anche dei porti industriali dall’applicazione della normativa sugli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante.