Sulla GU n. 147 del 27.6.2007 è pubblicato il Decreto 3 aprile 2007 del Ministro della Salute relativo allAttuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed a amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura dei preparati pericolosi.
Dallentrata in vigore del decreto del Ministro della salute sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino dei produttori e dodici mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla previdente normativa.
Il Ministero della salute adotta entro il 1° marzo 2008 le disposizioni attuative e amministrative necessarie ad adeguare le autorizzazioni allimmissione in commercio dei preparati pericolosi che rientrano nellambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni. Dal 1° marzo 2008 sono concessi sei mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi, presenti sia nel magazzino del produttore che presso la distribuzione.
Il Ministero della salute adotta entro il 1° marzo 2008 le disposizioni attuative e amministrative necessarie ad adeguare le autorizzazioni allimmissione in commercio dei preparati pericolosi che rientrano nellambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni. Dal 1° marzo 2008 sono concessi sei mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi, presenti sia nel magazzino del produttore che presso la distribuzione.
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