Preparati pericolosi: corrette le norme sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura

Nel S.O.n.163 della Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 2004 è pubblicato il Decreto legislativo 28 luglio 2004,n.260 contenente le “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65”.

Gli allegati al Decreto legislativo 28 luglio 2004, n.260 – pubblicato nel S.O. n. 163 della Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 2004-contengono correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65 riguardante l’attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relativo alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. Tralasciando le modifiche di carattere formale, le principali e sostanziali modifiche apportate al decreto 65/2003 riguardano,ad esempio :
– la sostituzione del testo dell’art.9,comma 2, con il seguente : 2.I preparati di cui all’art. 1,comma 2,quali definiti nell’allegato IV , parti B e C,sono immessi sul mercato soltanto se l’etichetta risponde alle condizioni del comma 4,lettere a) e b) e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV ,parti B e C;
– l’art. 10 ,comma 5 ,lettera b)numero 1 è sostituito con la seguente dicitura: 1) quando l’imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all’art.9 , comma 4, lettere a),b),c), e) ed f),ai preparati classificati in base all’art. 6 sono altresì applicabili le disposizioni dell’art. 9, comma 4,lettera d) concernenti tale proprietà se quest’ultima non stata espressamente indicata sull’etichetta”;
– in deroga agli art, 9 e 10 ,i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi , estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili,irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano tali preparati per terzi o pericoli per l’ambiente;
– l’art.14 ,comma 1 è sostituito dal seguente:” 1-Il responsabile dell’immissione sul mercato può essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali mediante una denominazione alternativa,qualora possa dimostrare che la divulgazione dell’identità chimica della sostanza ,sull’etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza,compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale;
Nella Parte B dell’allegato sono riportate le indicazioni per la predisposizione della documentazione del formulario elettronico necessario alla definizione dell’Archivio preparati il cui programma operativo viene fornito dall’Istituto Superiore di Sanità. Alcune informazioni risultano obbligatorie e vanno inserite per consentire al programma medesimo di procedere .Altre informazioni sono considerate facoltative.

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