Prescrizioni relative all’etichettatura per i vini.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 347/27 del 31 dicembre 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 1266/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all’etichettatura per i vini.

La direttiva 2007/68/CE della Commissione modifica l’elenco dell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, fissando gli ingredienti che vanno indicati nell’etichetta dei prodotti alimentari perchè possono provocare effetti indesiderati nella persone sensibili; essa fissa anche un elenco di sostanze derivate dagli ingredienti figuranti nell’allegato III bis per le quali è stato scientificamente dimostrato che non rischiano di causare, in circostanze specifiche, effetti indesiderati e sono quindi escluse dall’obbligo di etichettatura. Essa inoltre abroga la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE.

Dal momento che la modifica delle norme relative all’etichettatura ha ripercussioni sul settore industriale, in particolare sulle piccole e medie imprese, le quali hanno bisogno di un periodo di adeguamento che faciliti l transizione verso i nuovi obblighi in materia di etichettatura, la direttiva 2007/68/CE, al fine di facilitare l’applicazione delle nuove norme, ha stabilito misure temporanee c he autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima dal 31 maggio 2009 che sono con formi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE.

Il periodo transitorio previsto da queste misure temporanee è stato esteso fino al 31 dicembre 2010 dal regolamento (CE) N. 415/2p009 della Commissione per i vini definiti nell’allegato IV del regolamento(CE) n. 479/2008 del Consiglio.
In seguito all’abrogazione del regolamento(CE) n. 479/2008, i vini sono ora definiti nell’allegato XI ter del regolamento(CE) n. 1234/2007. Occorre quindi fare riferimento a tale allegato.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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