Prescrizioni tecniche per le barriere di sicurezza stradale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2004 il Decreto 21 giugno 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2004 è pubblicato il Decreto 21 giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante ” Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’ omologazione e l’ impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”. Tale decreto è stato emanato, in particolare, considerata l’ esigenza, nell’ ottica di una progressiva armonizzazione delle norme europee inerenti i dispositivi di sicurezza delle costruzioni stradali, di recepire nel sistema normativo italiano le stesse norme comunitarie. Come indicato all’ Art. 1 del decreto, ” le istruzioni tecniche per la progettazione, l’ omologazione e l’ impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell’ omologazione, allegate al decreto ministeriale 3 giugno 1998 con le modificazioni di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono aggiornate ai sensi dell’ art. 8 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992,n.223, e sostituite dalle istruzioni tecniche per la progettazione, l’ omologazione e l’ impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali allegate al presente decreto.Con il presente decreto sono altresì recepite le norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4, che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le modalità di esecuzione delle prove di urto ed i relativi criteri di accettazione”. E’ compito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( art. 2) svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni di comprovata esperienza nel settore. Tale attività è finanziata con i proventi derivanti dai diritti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’ omologazione dei dispositivi di ritenuta. Le disposizioni del decreto e le istruzioni tecniche ad esso allegate, si applicano alle domande di omologazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

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