Presenza negli alimenti di diossine, furani e PCB

Una Raccomandazione della Commissione europea del 4 marzo 2002

Più del 90% dell’ esposizione umana alla diossina proviene dagli alimenti. Gli alimenti di origine animale contribuiscono di norma per circa l’ 80% all’ esposizione complessiva.La riduzione dell’ esposizione umana alle diossine, legata al consumo di alimenti, è quindi importante e necessaria per assicurare la protezione dei consumatori. Poiché la contaminazione degli alimenti è direttamente correlata alla contaminazione alla contaminazione dei mangimi, è necessario seguire un approccio integrato per ridurre l’incidenza della diossina lungo tutta la catena alimentare, vale a dire dai materiali che costituiscono i mangimi, passando dagli animali da cui si producono gli alimenti, fino arrivare agli esseri umani. La stessa valutazione vale anche per la presenza di furani e bifenili policlorurati (PCB). E’ partendo da queste considerazioni che la Commissione delle Comunità europee ha adottato la Raccomandazione del 4 marzo 2002 relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti, pubblicata sulla G.U.C.E. L 67/69 del 9 marzo 2002. Secondo tale Raccomandazione, occorre attuare misure al fine di ridurre ulteriormente la presenza e l’emissione di diossina nell’ ambiente, onde limitare l’ inquinamento ambientale sulla contaminazione dei mangimi e degli alimenti. La Commissione ricorda di aver adottato, il 24 ottobre 2001,una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale in merito alla strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati, volta a ridurre lo sprigionamento di queste sostanze nell’ambiente. Poiché misure basate esclusivamente sulla fissazione di livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili non sarebbero sufficientemente efficaci per ridurre i livelli di contaminazione, è generalmente condivisa l’ipotesi che, per ridurre attivamente la presenza di diossine nei mangimi e negli alimenti, occorra abbinare i livelli massimi a misure che stimolino un approccio attivo, comprendente la definizione di livelli d’azione e di livelli obiettivo per i mangimi e gli alimenti, cui affiancare interventi volti a limitare le emissioni. I livelli d’azione dovrebbero essere uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno identificare fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione, non soltanto in caso di mancato rispetto della direttiva 1999/29/CE a del regolamento (CE) n. 466/2001, ma anche laddove si riscontrino nei mangimi e negli alimenti diossine al di sopra del normale livello di contaminazione di fondo. I livelli d’azione dovrebbero essere riveduti entro il 31 dicembre 2004.

Fonte: Eur-Lex

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