Prestazioni di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali, in Italia.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 132/18 del 22-5-2008 è pubblicata la Decisione della Commissione (2008/383/CE) della Commissione del 30 aprile 2008 che esonera i servizi di corriere espresso in Italia dall’ applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

L’ articolo 3° della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati a permettere le prestazioni di un’ attività rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa non siano soggetti a tale direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’ attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

L’ esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso.

Il 17 gennaio 2008 l’ Italia ha presentato una richiesta ai sensi dell’ articolo 30 della direttiva 2004/17/CE della Commissione. Il 6 febbraio 2008 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, trasmesse dalle autorità italiane il 20 febbraio 2008. La richiesta è stata presentata dall’ Italia per conto del gruppo Poste Italiane s.p.a. riguardante i servizi corriere espresso, nazionali e internazionali, in Italia. La richiesta è stata accompagnata dalle conclusioni dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ritiene che siano soddisfatte le condizioni per l’ applicazione del citato articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.

Pertanto, dato che l’ Italia ha attuato e applicato la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, il mercato può essere considerato liberamente accessibile conformemente all’ articolo 30, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2004/17/CE.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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